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Contatti gruppoo ACAM - La Spezia
Sede legale e amministrativa:
Via A.Picco, 22
19124 La Spezia

Tel 0187-538.1
Fax 0187-538076
Email:
posta@gruppoiren.it
PEC:
affarigenerali@acamspa.postecert.it

Cap. Soc. € 27.819.860,00 i. v.
CCIAA REA
Reg. Imprese La Spezia
C.F. e P. IVA 00213810112 

Regolamento per l'accesso e la permanenza di visitatori e fornitori nell'Area Operativa di Via Crispi/Via Redipuglia

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IL SITO WWW.ACAMSPA.COM NON E’ PIU’ ATTIVO

Per informazioni sui servizi idrici o ambientali di Acam Acque e
Acam Ambiente vi preghiamo di consultare i seguenti siti:


www.acamacque.it


www.acamambiente.com

Con decorrenza 1^ novembre 2018, Acam S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Iren Spa. A seguito della predetta fusione Iren Spa è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi.

Nell’ambito del processo aggregativo si è reso necessario attuare una riorganizzazione societaria delle attività svolte al fine di valorizzarle e renderle compliant con il modello di business del Gruppo Iren.

Per questo motivo il sito www.acamspa.com verrà mantenuto quale archivio di consultazione dei servizi e delle informazioni del Gruppo Acam aggiornato fino al 30.10.2018.

Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza del gruppo ACAM in attuazione del D.Lgs. nr. 33/2013

Il presente regolamento non è più valido dalla data dell'11 Aprile 2018, data in cui il gruppo ACAM è entrato a far parte del gruppo IREN.

Art. 1 (Definizioni)

  1. Ai fini del presente regolamento si intende:

              a) per Gruppo ACAM si intendono le seguenti società:
                    - ACAM S.p.A.
                    - ACAM Acque S.p.A.
                    - ACAM Ambiente S.p.A.
                    - Centrogas Energia S.p.A.
                    - In.Te.Gra S.r.l.
                    - Acamtel S.p.A (*).
                    - SPES Gioia S.p.A. (*)

              (*) Società non controllate direttamente da Enti Pubblici

              b) per sito istituzionale, il sito web del Gruppo ACAM all’indirizzo www.acamspa.com;

              c) per decreto, il decreto legislativo 14.3.2013, n. 33.

Art. 2 (Oggetto del regolamento)

  1. Il presente regolamento individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che il Gruppo ACAM è tenuto ad assolvere al fine di assicurare l’accessibilità totale delle informazioni concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 11 c. 3 del decreto.
  2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le modalità per l’esercizio dell’accesso civico di cui all’art. 5 del decreto e individua i soggetti responsabili del relativo procedimento.

Art. 3 (Obblighi di pubblicità e trasparenza)

  1. Il Gruppo ACAM pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti l’organizzazione, l’attività e le finalità istituzionali previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza.

Art. 4 (Limiti alla trasparenza)

  1. Restano fermi i limiti alla trasparenza previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Art. 6 (Accesso civico)

  1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni sull’accesso civico di cui all’art. 5 del decreto, gli interessati presentano apposita istanza, secondo modalità indicate sul sito istituzionale, al Responsabile della trasparenza del Gruppo ACAM che si pronuncia sulla richiesta di accesso in coerenza con quanto previsto dall’art. 3 del presente regolamento.
  2. Il Gruppo ACAM, entro trenta giorni, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 5 del decreto ed in coerenza con l’art. 3 del presente regolamento, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette, contestualmente, al richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, l’Autorità indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  3. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere all’Amministratore Delegato titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto e in coerenza con l’art. 3 del presente regolamento, provvede ai sensi del comma 2 entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza.

Art. 7 (Entrata in vigore)

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Gruppo ACAM. Dell’approvazione del presente regolamento e delle sue successive modifiche sarà data comunicazione sul sito istituzionale del Gruppo ACAM.

La Spezia 20.12.2013
 

Determina Amministratore Delegato ACAM S.p.A. N. 53 del 20.12.2013


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