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Art.7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effetuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere;
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguardo il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8 (Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati
con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
- a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni, in materia di riciclaggio;
- b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
- c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base
ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla
politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro
stabilità;
- e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio
del diritto in sede giudiziaria;
- f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
- g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine
e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di
autogoverno o il Ministero della giustizia;
- h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto
dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui
al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli
157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma,
provvede nei modi di cui all’articolo 160.
4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non
riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna
la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in
via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
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